Chiedere o rinunciare a una concessione cimiteriale

Descrizione

Chiedere o rinunciare a una concessione cimiteriale

La sepoltura privata in aree cimiteriali o in loculi, tombe, cellette ossario o nicchie cinerarie richiede il rilascio di una concessione cimiteriale.

Il rilascio della concessione dà diritto al concessionario di usare la sepoltura per un periodo prestabilito dall’Amministrazione Comunale con apposita Delibera di Giunta Comunale, che varia a seconda del tipo di sepoltura concesso e del Regolamento Comunale 30/05/2017, n. 15.

La nuda proprietà del manufatto cimiteriale concesso rimane in capo al Comune. Le concessioni sono rilasciate solo se esiste disponibilità di posti al momento della domanda.

Il concessionario e in ogni caso gli aventi titolo alla sepoltura concessa, devono mantenere in buono stato di conservazione il proprio manufatto cimiteriale e le relative decorazioni; in caso contrario il Comune può revocare la concessione ai sensi del Regolamento Comunale 30/05/2017, n. 15, art. 34, com. 9.

All'interno dei loculi è possibile tumulare mediante ricongiunzione, oltre al feretro, cassette con resti ossei e urne cinerarie a seconda della disponibilità di spazio, tale operazione può avvenire a seguito del pagamento della tariffa di ricongiunzione prevista con Delibera di Giunta Comunale 03/07/2020, n. 57 e Deliberazione di Giunta Comunale 17/07/2020, n. 61.

Approfondimenti

Gli intestatari di concessioni cimiteriali, o i loro eredi (qualora i concessionari risultano deceduti), possono rinunciare alle sepolture avute in concessione sia che non siano mai state usate, sia che si siano liberate a seguito di estumulazione delle salme o dei resti mortali o delle ceneri sepolte. Le rinunce possono essere comunicate in qualunque momento purché la concessione sia in corso di validità e le sepolture siano in ottimo stato di manutenzione e libere da resti mortali.

I luoghi di sepoltura ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune essendosi esaurita la funzione per cui era stata fatta la concessione.

Ai sensi del Regolamento Comunale 30/05/2017, n. 15, art. 37, com. 3. in  caso di rinuncia alla concessione, spetta al concessionario o agli aventi titolo della concessione, un rimborso proporzionato a restante periodo di concessione non usufruito, calcolato sull’importo versato al momento della stipula della concessione.